Deliberazione 540/2021/R/eel e successive modifiche introdotte dalle Del. 730/2022/R/eel e Del. 340/2025/R/eel

Nuova regolazione dello scambio dati Terna SpA, DSO e SGU (Significant Grid User) ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

Immagine di un impianto fotovoltaico

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 540/2021/R/eel ha definito le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei produttori e le modalità di copertura dei costi.

In base alla regolazione, i gestori di impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Adeguamento di impianti di produzione esistenti, entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023

Per gli impianti di produzione esistenti, entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023 e non adeguati alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione 540/2021/R/eel dell’ARERA, ovvero all’installazione e alla manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) nonché del relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16, la cui scadenza era fissata al 31 maggio 2024, si intima ai produttori che non hanno ancora adempiuto pienamente agli obblighi di adeguamento suddetti, di ottemperare entro il 31 ottobre 2025.

La Delibera 340/2025/R/eel prevede che dal 1°novembre 2025, e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, sarà sospesa l’erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.

Ai fini dell’adeguamento il produttore dovrà richiedere a E-Distribuzione all’indirizzo pec produttori@pec.e-distribuzione.it  la specifica tecnica “Allegato Delibera 540-21” contenente le prescrizioni tecniche al Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da E-Distribuzione, a cui il CCI dovrà convogliare le informazioni utili ai fini della “osservabilità” raccolte dall’impianto di produzione. L’Allegato di cui sopra dovrà essere richiesto a E-Distribuzione, almeno prima dell’invio della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Il Fac Simile dell'allegato delibera 540-21, da richiedere a E-Distribuzione, è scaricabile qui.

A seguito dell’adeguamento dell’impianto, occorre inviare la comunicazione di avvenuto adeguamento all’indirizzo pec produttori@pec.e-distribuzione.it. Tale comunicazione dovrà avere il seguente oggetto (includendo obbligatoriamente il POD del vostro impianto): “Avvenuto adeguamento ai sensi della Delibera ARERA 540/2021 POD IT001EXXXXXXX” e dovrà essere integrata da:

  • Dichiarazione di avvenuto adeguamento e Allegato “Informazioni relative alle caratteristiche dell’Impianto”, il cui format è scaricabile qui;
  • Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, redatta da un tecnico abilitato che non potrà essere dipendente della sua società, in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T). Lo schema tipo di dichiarazione di adeguatezza del CCI per impianti esistenti è scaricabile qui;
  • Copia del documento di identità in corso di validità del Tecnico abilitato;
  • Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
  • Nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Legale Rappresentante. E-Distribuzione ha inviato ai produttori il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della Delibera 540/2021 che recepisce le modifiche stabilite dal CEI. Il testo del nuovo regolamento di esercizio è comunque scaricabile qui: Regolamento di Esercizio. Si avverte che gli allegati del precedente regolamento di esercizio rimangono invariati, e pertanto continuano ad essere validi. Occorre invece compilare il nuovo Allegato 11, posto in fondo al Regolamento di Esercizio aggiornato;
  • Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato. pem.

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, E-Distribuzione effettuerà verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti oggetto di adeguamento, per accertare l’avvenuta corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra abbiano esito positivo, E-Distribuzione informerà Terna e il GSE per il ripristino delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili a E-Distribuzione, la stessa ne darà evidenza al produttore, dando indicazioni sugli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Effettuati tali interventi, il produttore dovrà informare E-Distribuzione che programmerà una nuova verifica entro il mese successivo dalla comunicazione.

 

Adeguamento di impianti di produzione nuovi, entrati in esercizio dal 1° aprile 2023

I titolari di impianti di produzione nuovi, entrati in esercizio dal 1°aprile 2023, dovranno installare i dispositivi CCI entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione a E-Distribuzione entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA e contestualmente alla comunicazione di fine opere del cliente; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione.

I documenti necessari all’attestazione dell’avvenuta installazione verranno richiesti al momento della predisposizione della domanda di connessione tramite il Portale Produttori , disponibile all'interno dell'area riservata del nostro sito, e sono:

  • Dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi e Allegato “Informazioni relative alle caratteristiche dell’Impianto”, il cui format è scaricabile qui;
  • Dichiarazione di adeguatezza del CCI per impianti nuovi (rilasciata dal costruttore) è scaricabile qui.
  • Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
  • Copia del documento di identità in corso di validità del Costruttore del CCI;
  • Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato .pem.

Per richiedere chiarimenti sugli adeguamenti Delibera 540/21 e ogni altra comunicazione a riguardo è possibile contattare i nostri referenti alla casella pec produttori@pec.e-distribuzione.it, indicando nell’oggetto il POD dell’impianto di produzione.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le Delibere ARERA ai seguenti link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/540-21 , https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/730-22 , https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/340-25.