Il ruolo del distributore nello sviluppo delle comunità energetiche
Il ruolo del DSO, i progetti, la rete e il loro apporto per le comunità energetiche e nel processo di transizione energetica
Cosa sono, i vantaggi e come costituirle
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Le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) sono soggetti giuridici, definiti dal decreto legislativo 199/21 e regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con le delibere 318/2020/R/eel e 727/2022/R/eel, che prevedono la partecipazione aperta e volontaria di soggetti (chiamati comunemente azionisti o membri) situati nelle vicinanze di impianti di produzione che, ai fini dell’energia condivisa, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità energetica.
Tali soggetti possono includere cittadini privati, attività commerciali, enti pubblici locali o piccole e medie imprese che condividono il consumo di energia prodotta da uno o più impianti di energia rinnovabile e che collaborano con l’obiettivo di produrre e consumare l’energia all’interno di un’area geografica di riferimento. La loro partecipazione, aperta e volontaria, ha come obiettivo l’autoconsumo, che non è diretto al profitto, ma al beneficio a livello economico, sociale e soprattutto ambientale della zona in cui operano.
L’energia autoconsumata in tali configurazioni, infatti, viene remunerata per tener conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell'avvicinamento elettrico di produzione e consumo nella medesima ora.
Ulteriori informazioni relative all’energia condivisa, autoconsumata e incentivata, sono disponibili sul sito di ARERA nella sezione dedicata al TIAD.
Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche. Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per accedere alle agevolazioni sull’energia autoconsumata i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nell’area convenzionale sottesa alla stessa cabina primaria. All’interno di tale area convenzionale, individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIAD, viene infatti calcolata la vera e propria energia elettrica autoconsumata, che è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche evitati per effetto dell'avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora.
Il TIAD è applicato a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.
Prima di tali tempistiche rimane operativa, secondo regolazione vigente, la disciplina transitoria, ovvero la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, in base alla quale i distributori forniscono, su specifica richiesta, l’indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza). Le informazioni relative alla delibera 318/2020/R/eel sono disponibili in fondo alla pagina.
Ai fini della valorizzazione dell’ energia autoconsumata, è necessario che i punti di connessione ricadano all’interno della stessa area geografica convenzionale.
Per verificare la tua area di appartenenza ai sensi del TIAD, naviga la mappa sottostante.
Le osservazioni ricevute entro il 31 maggio 2023 ai sensi dell’articolo 10.5 del TIAD sono state prese in considerazione per valutare opportune modifiche funzionali alla mappa in ottemperanza a quanto previsto dal TIAD stesso.
La presente versione della mappa è valida fino al 30 settembre 2023, come previsto dalla Regolazione. La versione aggiornata sarà disponibile sul sito del GSE a partire dal 1° ottobre 2023.
Secondo la delibera 727/2022/R/eel i requisiti principali indicati nel TIAD per accedere alle incentivazioni previste sono i seguenti:
Ulteriori informazioni relative ai requisiti per la costituzione di una comunità energetica sono disponibili sul sito di ARERA nella sezione dedicata al TIAD.
I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica autoconsumata devono presentare istanza al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il tramite del Referente. Il GSE, una volta verificato che siano rispettati tutti i requisiti necessari per accedere al servizio di incentivazione dell’energia elettrica condivisa, stipula un contratto con il Referente.
Secondo la deliberazione 318/2020/R/eel i requisiti a cui è necessario attenersi per costituire una Comunità Energetica sono i seguenti:
Le comunità energetiche sono uno strumento fondamentale per la transizione energetica. Aumentare la penetrazione delle risorse rinnovabili è infatti uno degli step imprescindibili nel processo di elettrificazione dei consumi, a fronte degli obiettivi di decarbonizzazione globali nella lotta al cambiamento climatico.
I clienti connessi alla rete di E-Distribuzione che, nelle more dell’entrata in vigore del TIAD, hanno necessità di conoscere la cabina di appartenenza (secondaria come previsto dalla delibera 318/2020 oppure primaria ai sensi del TIAD) possono inviare la richiesta di verifica all’indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it, indicando nell’oggetto "Comunità Energetica". La richiesta deve contenere, oltre l'indicazione del comune e della provincia, anche:
Per ogni elenco di utenze inviato, E-Distribuzione fornirà risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a mezzo PEC, indicando la data del rilascio della dichiarazione e completando il file presentato con l’indicazione della cabina che alimenta ciascuna fornitura, che verrà identificata mediante una codifica univoca convenzionale finalizzata a garantirne la riservatezza.
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