La Normativa e le Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia
Il quadro normativo nazionale ed europeo e il fenomeno delle Energy Community in Italia
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Le Comunità Energetiche in Italia
In Italia le prime esperienze di Comunità Energetiche Rinnovabili risalgono ai primi anni 2000: si trattava di piccole realtà localizzate soprattutto nel Nord Italia.
Attualmente ne esistono circa venti, secondo l’Orange Book “Le comunità energetiche in Italia”, curato da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) e dalla Fondazione Utilitatis, in collaborazione con Utilitalia: sono distribuite tra Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Si tratta essenzialmente di progetti sperimentali, che intendono individuare le best practice sul tema. Tali community, imperniate per lo più su impianti di generazione fotovoltaici di taglia compresa tra i 20 e i 50 kWp, si caratterizzano per l’elevata flessibilità in termini di soggetti coinvolti e di configurazione.
Alcune sono fortemente legate al territorio, mentre altre si distinguono, appunto, per la condivisione di pratiche mirata a un uso più efficiente delle risorse energetiche o per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile.
Da qualche anno, l’Unione Europea è stata tra i principali propulsori in questo senso:
- la Direttiva RED 2009/28/CE, con l’approvazione del primo pacchetto Clima Energia, aveva posto le basi per le prime azioni di sostegno agli investimenti in tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili, introducendo una serie di obiettivi, soprattutto in direzione della riduzione delle emissioni del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, e di una penetrazione delle rinnovabili sui consumi finali lordi pari al 20 per cento entro il 2020.
- Il Clean Energy Package, un insieme di direttive che hanno, tra le altre cose, l’obiettivo di ridurre, entro il 2030, le emissioni a livello comunitario del 40 per cento e il target di penetrazione delle rinnovabili sui consumi finali lordi fissato al 32 per cento.
- Direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili, detta anche RED II, che ha previsto le cosiddette REC (Renewable Energy Community).
La regolamentazione italiana prevede:
- il DL 162/2019 Milleproroghe, poi convertito in Legge n. 8/2020, che regola le Comunità Energetiche previste dalla Direttiva Europea RED II.
- il D.Lgs. 199/2021 ha attuato la Direttiva Europea RED II, direttiva UE 2018/2001, sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
- La delibera ARERA 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 ha avviato in via transitoria la regolazione dell’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) e nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
- Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche.
Le comunità energetiche: la situazione attuale
Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche.
Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per accedere al servizio di autoconsumo diffuso, i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria individuata secondo quanto previsto dall’articolo 10 del TIAD.
Il TIAD è applicato a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica.
Prima di tali tempistiche rimane operativa, secondo regolazione vigente, la disciplina transitoria, ovvero la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, in base alla quale i distributori forniscono, su specifica richiesta, l’indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza).